Marchio CE – Dichiarazione di Conformità

Marchio ce

Il marchio CE

il quale indica il Marchio di Conformità Europea, è rappresentato da un simbolo grafico specifico che garantisce al consumatore la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla fase di progettazione, a quella di fabbricazione, all’immissione sul mercato, alla messa in servizio del prodotto fino allo smaltimento. Lo scopo della Marcatura CE, dunque, è quello di garantire al consumatore prodotti sicuri, conformi alle norme Europee. Il simbolo è stato creato nel 1993 ed è obbligatorio su molti prodotti affinché possano essere commercializzati all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) che comprende i paesi dell’Unione Europea e i 3 paesi EFTA (Norvegia, Islanda e Lichtenstein).

Quindi, un prodotto che viene commercializzato in Europa deve avere il marchio CE sia che venga fabbricato in Cina, sia che venga fabbricato in un paese dell’Unione Europea come l’Italia.

Gli step della marcatura CE di un prodotto si possono suddividere in tre principali fasi:

  1. Produzione o importazione di un prodotto: ogni prodotto che viene realizzato od importato (immesso in libera pratica, cioè messo a disposizione di terzi in qualsiasi forma) deve rispettare delle norme specifiche proprie, al fine di garantirne la sicurezza per l’utente finale. Il produttore e/o importatore deve assicurarsi che tali norme siano rispettate e che quindi il prodotto sia “ammissibile in libera pratica“.
  2. Analisi delle direttive sulla marcatura CE e corretta collocazione del prodotto: molti tipi di prodotti hanno l’OBBLIGO di essere marcati CE, affinché sia possibile l’immissione in libera pratica. Per capire se un prodotto abbia tale obbligo, bisogna conoscere le direttive e sapere individuare quelle pertinenti. Bisogna inoltre controllare se esistono o meno delle Norme armonizzate per il prodotto.
  3. Marcatura CE del prodotto: la marcatura CE è in sostanza un’autocertificazione, quindi il fascicolo tecnico, deve essere preparato (nel modo corretto) dal produttore, dall’importatore o dal mandatario (che devono necessariamente risiedere nell’Unione Europea) e non da un soggetto extraeuropeo, come spesso accade. Il certificato, quando è necessario, deve essere emesso da un Organismo Notificato.

Non tutti i prodotti in commercio hanno l’obbligo di avere la Conformità Europea. Ecco alcuni esempi.

  1. Prodotti che devono avere la Conformità Europea.
    Giocattoli, dispositivi medici, dispositivi elettrici, occhiali da sole, occhiali da vista, dispositivi a gas, macchine, radio e TV, segnaletica stradale verticale, ecc. In questi prodotti il marchio è obbligatorio, perché espongono l’acquirente a rischi anche molto gravi durante l’utilizzo.
  2. Prodotti in cui il marchio CE non è obbligatorio
    Mobili in legno, porte blindate, infissi, articoli da giardinaggio, orologi, strumenti musicali non elettrici, materassi, forbici, posateria, piatti e bicchieri, calzature, valigeria.
La contraffazione del marchio CE

Come gli altri marchi, anche quello di Conformità Europea è esposto al rischio di contraffazione. Una delle più conosciute è quella del marchio CE – China Export.

In effetti i disegni grafici di questi marchi si differenziano veramente di poco, portando il consumatore a confonderli nel 90% dei casi.

Le sanzioni sono molto severe, sia dal punto di vista civile che penale.

I produttori che utilizzano per il proprio prodotto il marchio CE contraffatto incorrono in sanzioni quali:

  • Pagamento di una multa da 1.000 a 6.000 euro
  • Procedimento penale per eventuali danni subiti (che possono essere richiesti fino a 5 anni di distanza)
  • Rapporto di compra-vendita nullo (si può non procedere con il pagamento o rendere la merce senza condizioni)

Per poter apporre il Marchio CE sul proprio prodotto si deve prima avere un Certificato CE come prova di superamento dei test (prove, collaudi, ecc.) previsti dalla direttiva per conseguire la marcatura CE.
Questo Certificato si basa su un’autodichiarazione del fabbricante in cui egli afferma di rispettare tutti i requisiti previsti dalla legge (Decisione 93/465/CEE del Consiglio dell’Unione europea, del 22 luglio 1993) per ottenere il marchio stesso e se ne assume la completa responsabilità.

Ecco, nel dettaglio, tutte le fasi per utilizzare il marchio CE sul proprio prodotto.

Test specifici: Sono collaudi e test tecnici da eseguire sul prodotto per verificarne la sicurezza e la conformità alle norme europee.

Fascicolo Tecnico: in secondo luogo il fabbricante deve predisporre un fascicolo tecnico da mettere a disposizione delle autorità, in cui raccoglie tutti i documenti che provano la conformità del prodotto ai requisiti tecnici. Attenzione: in alcuni casi è necessario che questa “autocertificazione” sia valutata da “Organismi Notificati” che devono verificare se il prodotto soddisfi i requisiti tecnici specifici.

Dichiarazione di conformità: è necessario infine redigere e firmare una dichiarazione di conformità UE che certifichi la conformità del prodotto a tutti i requisiti di legge.

Solo a questo punto il produttore potrà apporre il marchio CE sul prodotto e sull’imballaggio, in modo da poterlo commercializzare nello Spazio Economico Europeo, senza che gli Stati Membri possano in alcun modo limitarne la circolazione. Tutti prodotti che sono soggetti a direttive o a norme di prodotto, devono essere immessi in commercio con la Dichiarazione di conformità, redatta nel modo previsto da dette leggi.
Tutti gli altri prodotti che non sottostanno a specifiche direttive ricadono nella generale 2001/95/CE sulla sicurezza dei prodotti e devono a loro volta essere provvisti di Dichiarazione di conformità.
Non esistono quindi casi di esclusione dall’obbligo di rilasciare la Dichiarazione di conformità quando si vende un prodotto.

Dichiarazione di Conformità.

Il concetto che sta alla base della Dichiarazione di Conformità è la garanzia di qualità, così come intesa dalle norme ISO 9001, cioè il confronto tra ciò che è e ciò che deve essere.
La conformità presuppone un “modello” con cui confrontare le caratteristiche di ciò che viene prodotto con quelle che si dovevano ottenere.
Il produttore che sottoscrive la Dichiarazione di conformità, dichiara che il prodotto rispetta le Direttive che lo disciplinano, eventualmente le Norme, se esistono, per quello specifico articolo e le altre leggi o documenti che forniscono indicazioni sulle caratteristiche minime da garantire.
Le Direttive, le Norme e le altre Leggi, a cui si dichiara la conformità, devono essere citate nella Dichiarazione di conformità, che deve essere sempre firmata dal legale rappresentante della ditta che immette il prodotto nel mercato.